Contratto di agenzia in Spagna

Il contratto di agenzia in Spagna è regolato dalla Direttiva europea 86/653/CEE. Il fatto di essere regolato in via “direttiva” implica che gli Stati Membri dell’Unione Europea devono applicare queste norme ma con una certa flessibilità. Cioè, gli Stati, in sede di attuazione della direttiva, possono modificare il contenuto quando quello non ha natura imperativa.
Questo è il caso del patto di esclusiva sul contratto di agenzia. La Direttiva ’86 stabilisce un rapporto di agenzia commerciale con il quale l’agente è responsabile per negoziare la vendita dei prodotti del preponente. La nozione, però, non stabilisce l’esclusiva delle parti per ottenere un altro contratto con un terzo. Pertanto, la norma europea lascia la porta aperta agli Stati per includere o non la natura esclusiva al rapporto.
In questo senso, il codice civile italiano, nell’articolo 1743, allude alla natura esclusiva di questi contratti, nel quale, nella zona geografica stabilita, il preponente non può avvalersi di più agenti e l’agente non può assumere l’incarico di più preponenti.
Il presente patto si applica come norma generale per i contratti di agenzia commerciale, e solo nei casi in cui le parti si mostrano contrarie in modo esplicito si può lasciare senza applicazione.
In caso contrario, la Spagna, nella legge 12/1992 di contratti di agenzia, segue le linee stabilite dalla Direttiva europea. Le parti sono libere di concordare l’esclusiva del proprio rapporto, e se decidono di farlo, devono dichiararlo esplicitamente.
Questa differenza legislativa, che a prima vista sembra insignificante, è in realtà un segno di maggiore autonomia di cui godono le parti al momento della sottoscrizione di un contratto in Spagna.